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La piccola SpA: caratteristiche e differenze rispetto alla Srl

Requisiti legali, gestione, vantaggi ed opportunità per le PMI


Quando parlo con le aziende, noto spesso che la SpA viene spesso - erroneamente - considerata una forma giuridica riservata solamente alle grandissime aziende, come quelle quotate in borsa, oppure le multinazionali, le aziende pubbliche e così via.

In realtà non è così, ci sono anche piccole SpA a ristretta base proprietaria (ossia con pochi soci, come succede normalmente nelle Srl), non quotate in borsa e che non accedono al mercato dei capitali.

Ma per quali motivi allora scegliere una SpA piuttosto che una Srl?

La risposta, come sempre, non è mai univoca ed andrebbe naturalmente affrontata in dettaglio con i propri consulenti di fiducia. In maniera generica si può dire che va visto un po' caso per caso.

Quello che è importante, secondo me, è porsi la domanda, soprattutto quando si tratta di aziende con diversi dipendenti, escludendo pertanto le microimprese, ossia le Srl con pochi o addirittura nessun dipendente, che magari gestiscono un negozio, una piccola agenzia di viaggi, un'officina meccanica e così via.

Fino al 2004 Srl e SpA erano molto simili e la legislazione applicabile era grosso modo la stessa. In pratica la Srl era una piccola SpA, con un capitale più ridotto e senza collegio sindacale al di sotto di certe soglie.

La riforma del 2004 ha innovato fortemente la materia, rendendo Srl e SpA due forme giuridiche molto diverse tra loro. Se devo essere sincera, non ho per niente apprezzato la riforma della società a responsabilità limitata, mentre ho molto apprezzato la riforma della società per azioni.

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La Srl uscita dalla riforma è in un certo senso una via di mezzo tra una società di persone ed una società di capitali. È più informale, ad esempio nelle deliberazioni, sicuramente più flessibile, mette in risalto la primaria importanza del lavoro prestato dai soci ed anche la necessità di avere una compagine sociale stabile, tutte cose molto belle.

Il punto però è che, come si suol dire, almeno per come la vedo io, rischia di non essere né carne né pesce. Non ha comunque la flessibilità della snc, manca di un modello organizzativo di un certo livello che ha invece la SpA.

Non è chiaramente possibile affrontare in un articolo le tante divergenze, i pro ed i contro di tutte le differenze, mi limiterò quindi ad accennare sommariamente alcuni aspetti che ritengo particolarmente significativi.

Il primo punto, di cui spesso gli imprenditori non sono a conoscenza, è che la Srl prevede alcune ipotesi di responsabilità illimitata dei soci. Questo succede perché, a differenza della SpA dove c'è invece una netta distinzione tra proprietà (soci) e gestione (amministratori), anche se possono essere le stesse persone, nella Srl post-riforma la distinzione tra soci ed amministratori è meno netta.

L'assemblea della Srl può infatti deliberare e prendere decisioni sulla gestione, che sarebbe normalmente di competenza degli amministratori. Per fare un esempio, l'assemblea di una Srl può deliberare di stipulare un contratto con la ditta Alfa a determinate condizioni, o di stipulare un mutuo con quella banca, e così via.

Gli amministratori si trovano allora nella posizione di dovere eseguire quanto deliberato. Tuttavia questa soluzione, che da un lato sembra fantastica, dall'altro pone dei problemi, perché potrebbe essere utilizzata in malafede per tentare di sgravare dalla responsabilità gli amministratori, i quali si giustificherebbero dicendo di avere eseguito una delibera così come approvata dai soci.

Per evitare che nessuno ne risponda, la riforma ha dunque previsto che i soci che votano a favore di una determinata delibera che possa rivelarsi dannosa per la società ne rispondano illimitatamente (Art. 2476, comma 7 c.c.). Può sembrare un caso remoto, ma è un punto da avere molto chiaro, per non incorrere in responsabilità aggiuntive, magari senza saperlo.

Nella SpA questa previsione non è invece presente nel Codice Civile, semplicemente perché la netta distinzione tra proprietà e gestione pone a carico degli amministratori le decisioni relative alla gestione aziendale, su cui l'assemblea non è (salve alcune particolari eccezioni) titolata a deliberare.

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Un altro aspetto da considerare è che nella Srl è normativamente prevista la rappresentanza da parte di tutti gli amministratori. A dire la verità il punto non è chiarissimo, e si sono formate due linee di pensiero. Personalmente aderisco a quella più seguita, che mi sembra anche abbastanza logica in quanto l'Art. 2475-bis c.c. prevede infatti che "gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società". Questo è un punto piuttosto importante, anche se spesso è sottovalutato.

Avere la rappresentanza, da un punto di vista giuridico, significa potere firmare e quindi impegnare la società. Dalla fine degli anni Settanta una direttiva europea, recepita da tempo dal nostro Codice Civile, considera non opponibile ai terzi le limitazioni ai poteri di rappresentanza degli amministratori delle società di capitali, salva la c.d. "prova diabolica", ossia la conoscenza da parte del terzo che l'atto esulava dai poteri di rappresentanza da parte dell'amministratore e contemporaneamente l'intenzione di agire ai danni della società.

Caso quasi impossibile, pertanto quando un amministratore che ha la rappresentanza firma per la società, impegna la società stessa a tutti gli effetti, poi se avesse violato i limiti dei suoi poteri egli ne risponderà nei confronti della società, che tuttavia rimane impegnata verso i terzi da quanto firmato, anche se l'atto sottoscritto dovesse eccedere i poteri dell'amministratore.

Se dunque nella Srl tutti gli amministratori hanno la rappresentanza, la conseguenza è che diventa molto più complicato, o molto più rischioso, fare entrare nel consiglio di amministrazione figure tecniche, magari esterne.

Avere nel CDA, e quindi in posizione minoritaria rispetto ai soci amministratori, senza rappresentanza, esperti del settore in cui opera la società o professionisti che seguono alcuni aspetti tecnici, potrebbe risultare utile, perché un amministratore è molto più coinvolto (e più responsabile) rispetto ad un professionista esterno.

Tuttavia raramente una Srl avrà voglia di rischiare di fare entrare nel CDA un tecnico, se questi poi deve avere obbligatoriamente anche la rappresentanza della società.

Governance su misura: azioni a voto plurimo, a voto maggiorato e senza diritto di voto

La riforma del diritto societario e le successive evoluzioni normative (Art. 2351 c.c. e Art. 127-quinquies TUF) offrono strumenti straordinari per modellare il potere decisionale in azienda, che consentono di valorizzare - e di combinare insieme - sia il capitale (rappresentato da azioni invece che da quote), che anche la componente personale e professionale del socio: le azioni a voto plurimo e le azioni a voto maggiorato.

Voto Plurimo (Art. 2351 c.c.)
  • Natura: Caratteristica intrinseca del titolo (azione).
  • Potere: Fino ad un massimo di 10 voti per azione.
  • Trasferibilità: Il privilegio circola con l'azione. Se l'azione viene ceduta, l'acquirente mantiene il voto plurimo.
  • Utilizzo: Ideale per blindare il controllo personale e/o familiare nel tempo.
  • Fonte normativa: Art. 2351 del Codice Civile.
Voto Maggiorato (Art. 127-quinquies TUF)
  • Natura: Attributo soggettivo legato al socio (persona).
  • Potere: Al massimo 2 voti per azione.
  • Trasferibilità: Si perde con la cessione dell'azione (salvo successione).
  • Utilizzo: Premia la stabilità e la fedeltà del socio storico, senza estendere il privilegio a terzi estranei.
  • Fonte normativa: Art. 127-quinquies TUF (Testo Unico Finanza).

Queste particolari tipologie di azioni, che per essere utilizzabili devono essere espressamente previste nello Statuto Sociale, permettono di risolvere scenari estremamente complessi: è possibile ad esempio consentire ad un socio di minoranza strategico, in ragione delle sue competenze professionali o personali, di avere un ruolo chiave nelle decisioni assemblea, oppure di aprire il capitale sociale a soggetti terzi (investitori) mantenendo tuttavia il controllo personale e/o familiare o comunque dei soci storicamente importanti.


Questa previsione ricalca, migliorandola, la previsione stabilita dall'Art. 26, comma 3, d.l. 179/2012 per la Srl, che permette di creare "categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative", tuttavia nella SpA, questi strumenti trovano la massima espressione di flessibilità tecnica ed operativa, supportata da una regolamentazione molto più precisa (v. Massima Consiglio Notarile di Milano n. 174 del 27 Novembre 2018).


L'estensione alle società non quotate: sebbene le azioni a voto maggiorato siano state pensate prioritariamente per il mercato dei capitali, la dottrina prevalente ritiene legittimo l'inserimento delle clausole di "maggiorazione del voto" anche nelle piccole SpA non quotate, che quindi possono scegliere indifferentemente tra azioni a voto plurimo e azioni a voto maggiorato, a differenza delle società quotate che ormai con il nuovo asset normativo possono invece utilizzare solo le azioni a voto maggiorato (v. art. 127-sexies TUF).


"La maggiorazione del voto non costituisce una categoria speciale di azioni, ma un beneficio soggettivo che valorizza l'affectio societatis del socio stabile."
(rif. ad azioni a voto maggiorato)

Per lo stesso motivo, la riforma societaria ha introdotto anche la possibilità di emettere azioni a voto limitato su particolari argomenti ed azioni senza diritto di voto, che tuttavia non possono superare la metà del capitale sociale. Anche in questo caso lo scopo è quello di favorire l'ingresso di nuovo capitale di rischio senza compromettere il controllo della società.


Infine, particolarmente interessante, per la SpA, la possibilità di creare differenti categorie di azioni con particolari diritti, tra cui, ad esempio, la possibilità di nominare uno o più componenti del CDA o dell'organo di controllo (Art. 2348 c.c., Massima Consiglio Notarile di Milano n. 142 del 19 Maggio 2015).

Un'altra differenza tra SpA e Srl riguarda eventuali crediti per finanziamenti dei soci nei confronti della società: nella Srl i soci vengono soddisfatti solo dopo il pagamento di tutti gli altri creditori sociali (Art. 2467 c.c.). Mentre nella SpA il socio creditore ha gli stessi diritti degli altri creditori, nella Srl il socio che ha anche finanziato la società è in un certo senso un creditore di serie B, che viene pagato alla fine dopo tutti gli altri creditori.

Srl e SpA differiscono anche nella possibilità di porre dei limiti al trasferimento delle quote: la Srl, essendo modellata come detto su un tipo di società più vicino per certi versi alle società di persone, permette di prevedere nello statuto eventuali limitazioni al trasferimento delle quote, mentre nelle SpA, che è una vera e propria società di capitale, il trasferimento delle azioni deve rimanere generalmente libero, anche se sono previste alcune eccezioni.

Nella SpA possono tuttavia prevedersi limitazioni per i primi cinque anni, altrimenti è possibile redigere dei patti parasociali sempre con una durata al massimo quinquiennale e pertanto da rinnovare periodicamente. È invece ammesso nella società per azioni prevedere nel proprio statuto il diritto di prelazione a favore degli altri soci.

Non c'è dubbio che per le società a ristretta compagine sociale la flessibilità della Srl sia da questo punto di vista in molti casi più interessante.

Le differenze ovviamente sono molte altre, ma non c'è il tempo di affrontarle in un semplice articolo. Per questo è naturalmente fondamentale analizzare con i propri consulenti di fiducia i pro ed i contro della trasformazione con riferimento alla singola azienda .

Cosa cambia per i dipendenti e l'inquadramento previdenziale?

Una domanda frequente riguarda le conseguenze della trasformazione da Srl a SpA sui contratti in essere con i dipendenti. È importante chiarire che, di per sé, il mutamento della forma giuridica non altera la posizione rispetto ai dipendenti:

  • 🤝 Continuità del rapporto: i contratti di lavoro proseguono senza soluzione di continuità, mantenendo anzianità, livelli retributivi e tutele previste dal CCNL applicato.
  • 🛡️ Stabilità ed immagine aziendale: la SpA, per sua natura, offrendo un modello gestionale più solido, associato ad una maggiore garanzia di stabilità nel lungo periodo, migliora notevolmente l'immagine aziendale nei confronti dei collaboratori dell'azienda (e dei terzi).
  • 🔍 Inquadramento aziendale: esistono tuttavia delle variabili indirette (come l'eventuale perdita della qualifica artigiana o minime variazioni nelle aliquote contributive legate al settore di inquadramento) che possono incidere, generalmente in modo marginale, sulla gestione complessiva.

Data la specificità della materia, ogni variazione dell'aspetto previdenziale deve essere analizzata preventivamente con il proprio Consulente del Lavoro, per valutare l'impatto concreto sulla specifica realtà aziendale.

Anche gli strumenti di partecipazione al capitale sociale sono diversi, se nella Srl il capitale sociale è rappresentato da quote, nella SpA il capitale sociale è rappresentato da azioni, che possono essere trasferite con girata (autenticata da Notaio o anche dai funzionari autorizzati delle banche), anche se l'atto costitutivo può prevedere la dematerializzazione delle azioni. Inoltre la SpA può emettere obbligazioni, mentre la Srl solamente titoli di debito sottoscrivibili esclusivamente da investitori professionali.

Entrambe queste caratteristiche rendono sicuramente la SpA molto più interessante per l'accesso al mercato dei capitali, ma tuttavia per le piccole società queste differenze assumono un ruolo spesso irrilevante e non sono certo questi strumenti finanziari a fare per così dire pendere l'ago tra la scelta della forma giuridica tra Srl e piccola SpA (discorso ovviamente ribaltato per le SpA medio-grandi, che tuttavia esulano dallo scopo di questo articolo).

Per quanto riguarda gli aspetti fiscali non ci sono differenze nella tassazione, Srl e SpA sono soggette all'IRES, l'imposta sul reddito delle società, oltre che all'IRAP, l'imposta regionale sulle attività produttive.

Tuttavia va precisato che la Srl a ristretta base proprietaria può optare per il regime di trasparenza fiscale, possibilità invece preclusa per la SpA, anche se per aziende già un po' strutturate, quindi per tutte quelle società potenzialmente interessate a valutare la società per azioni come tipo di società da utilizzare, il regime di trasparenza è generalmente meno conveniente rispetto al regime ordinario di tassazione IRAP (al contrario di quanto succede invece con le microimprese).

Quindi ancora una volta nella pratica effettiva anche per quanto riguarda gli aspetti fiscali Srl e SpA sono, in linea di massima, sostanzialmente simili tra loro.

Il capitale sociale minimo richiesto per la SpA da alcuni anni è stato ulteriormente diminuito a 50.000 Euro, soglia che per il tipo di società potenzialmente interessate non dovrebbe pertanto più costituire un "problema di ingresso".

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Ho lasciato volutamente per ultima la differenza forse più conosciuta e più significativa: l'obbligo per le SpA della nomina dell'organo di controllo a prescindere dal superamento o meno di determinate soglie, come invece avviene per la Srl.

In realtà, come per tutte le cose, questo aspetto va inquadrato sotto la giusta luce.

Un po' perché ormai con le nuove norme tutte le Srl che superano solo uno dei nuovi limiti (20 dipendenti, 4 milioni di ricavi, 4 milioni di attivo patrimoniale) sono obbligate comunque alla nomina dell'organo di controllo.

Poiché parliamo di Srl un po' strutturate (non consiglierei chiaramente, come detto in apertura, la SpA ad una società con cinque dipendenti) in molti casi a regime l'organo di controllo sarà quindi presente tanto nella Srl (per superamento dei nuovi limiti) che nella SpA.

Tuttavia mentre nella Srl è sufficiente un revisore unico, per le SpA l'organo di controllo dipende dal sistema di governance previsto nell'atto costitutivo (v. oltre), e questa è una differenza estremamente importante.

Vorrei per inciso precisare che l'organo di controllo non deve essere necessariamente visto come qualcosa di negativo. Questa è ormai una visione a mio parere un po' datata, oggi più che mai avere un soggetto indipendente che certifica che il nostro bilancio è corretto può invece rappresentare un importante valore aggiunto.

Con le banche, quando chiediamo gli affidamenti e magari (giustamente) se abbiamo un'azienda sana e capitalizzata non vogliamo fornire fideiussioni personali, un bilancio certificato dal revisore può essere di grande aiuto. Se ci pensiamo magari ci certifichiamo per questo e per quello, perché il nostro bilancio non dovrebbe esserlo?

Inoltre non dobbiamo vedere il revisore come un antipatico controllore che cerca di trovare a tutti i costi qualcosa che non va, ma piuttosto come un professionista che ci supporta. In molti ambiti, quello fiscale in primis, spesso non ci sono risposte univoche, ed avere una possibilità di confronto in più, di sentire un'altra campana, secondo me è sempre utile. Mano a mano che l'azienda cresce aumentano anche le problematiche, i casi particolari, e quindi la necessità di estendere maggiormente il confronto con i vari professionisti che a vario titolo seguono l'azienda.

La differenza, qui sì abissale, tra Srl e SpA riguarda invece come è strutturato l'organo di controllo.

Come scritto sopra, se nella Srl basta un revisore unico, nella SpA tutto dipende dal sistema di governance scelto. Con la riforma del 2004 il legislatore italiano ha reso disponibili, per la società per azioni, oltre al sistema tradizionale basato sul collegio sindacale, anche due sistemi di governance alternativi, entrambi derivati dal diritto anglosassone, quello monistico e quello dualistico.

Tralascerei il sistema dualistico perché normalmente non è molto adatto alle PMI, in quanto è più pensato per quelle società in cui gli amministratori in genere non coincidono con i soci.

Vorreste approfondire i nuovi sistemi di governance della SpA?

Analizziamo insieme i modelli di governance introdotti dalla riforma del 2004.

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Mi soffermerei invece sul sistema monistico, che prevede la presenza di un consiglio di amministrazione, di cui alcuni componenti formeranno il comitato per il controllo sulla gestione, e di un revisore esterno.

A differenza del sistema tradizionale, che prevede la nomina di un collegio sindacale composto da tre membri e due supplenti, tutti iscritti nel Registro Revisori, il sistema monistico è molto più snello e flessibile, diciamo che finalmente questo sistema di governance ha aperto le porte della SpA anche al mondo delle PMI.

È un sistema di governance applicabile laddove ci sia un consiglio di amministrazione (non si presta alle casistiche con amministratore unico), non necessariamente numeroso, ad esempio è sufficiente un CDA già di 3 (o più) amministratori, che è il numero minimo perché almeno 2 amministratori devono formare il CoCoGe (Comitato per il Controllo sulla Gestione) e chi fa parte del CoCoGe deve essere indipendente e non può quindi avere deleghe o poteri particolari.

La cosa interessante è che il CoCoGe è nominato tra i componenti del CDA, sottolineando quindi l'aspetto collaborativo e non contrapposto tra gestione e controllo.

Poiché tutti i componenti del CoCoGe devono essere indipendenti rispetto agli amministratori, non possono essere ovviamente nominati i dipendenti della società o i professionisti che seguono abitualmente la società stessa. Tuttavia solo un componente del CoCoGe, così come il revisore esterno, devono essere iscritti nel Registro Revisori Contabili.

Tecnicamente il CoCoGe si occupa del controllo di legalità, mentre il revisore del controllo contabile (bilancio), evitando per quanto possibile inutili sovrapposizioni.

Grazie a questa impostazione piuttosto snella, con il sistema monistico anche i costi sono relativamente limitati.

Supporto alla governance con strumenti avanzati

Il passaggio alla SpA (ma anche quando in una Srl scatta l'obbligo della revisione legale) richiede naturalmente un controllo di gestione strutturato correttamente. Per supportare il Comitato per il Controllo sulla Gestione (CoCoGe) e il CDA, è importante implementare soluzioni efficienti, come ad esempio:

  • 📊 Dashboard e cruscotti direzionali: integrazione di dati contabili ed extra-contabili tramite strumenti di Business Intelligence come Metabase e Python, per una visione in tempo reale della liquidità e della redditività aziendale.
  • 🤝 Collaborazione professionale: strumenti di condivisione sicura dei dati per facilitare il lavoro tra revisori, Co.Co.Ge. e amministratori delegati.
  • 📈 Analisi Predictor: simulazioni di scenari per valutare l'impatto delle scelte strategiche aziendali.
  • 📊 Budget e forecasting: impostazione di budget e bilanci previsionali ed analisi degli scostamenti.

In sintesi Srl e SpA hanno i loro vantaggi ed i loro svantaggi. Nessuna forma giuridica è migliore dell'altra, anche se personalmente, ove possibile, ossia quando la società abbia un livello dimensionale minimo, dai 10-20 dipendenti in sù per intenderci, e quando sia possibile usufruire del sistema monistico, ho una leggera preferenza per la SpA, anche se davvero occorre valutare bene caso per caso, perché ci sono situazioni in cui la Srl, a prescindere dal fatturato, rimane comunque consigliabile.

Ad esempio per le piccole aziende, oppure per le filiali italiane di aziende estere, anche di grandi dimensioni, la Srl resta sempre un'ottima scelta.

L'obiettivo di questo articolo è semplicemente il suggerimento di valutare, per le società con un livello dimensionale compatibile, entrambe le forme giuridiche, Srl e SpA. In poche parole, la SpA non dovrebbe più essere un tabù per le PMI, la riforma del 2004 ha reso la società per azioni anche alla portata di imprese di dimensioni molto minori rispetto al passato.

Per fare un confronto con altri Paesi, da diversi anni in Francia è stata introdotta una nuova forma di società per azioni semplificata (S.A.S. --> Société par actions simplifiée), che ha riscosso un grandissimo successo, molto maggiore rispetto a quella della società a responsabilità limitata (S.A.R.L. --> Société à responsabilité limitée).

Queste due forme giuridiche transalpine racchiudono, per grandi linee, le differenze che in Italia sono presenti tra la SpA e la Srl, anche se la Francia ha avuto più coraggio rispetto all'Italia creando questa forma giuridica ad hoc per le PMI (anche in Italia era stato presentato un disegno di legge per introdurre anche da noi la società per azioni semplificata, che come ahimé spesso succede non ha avuto seguito), ad esempio semplificando ulteriormente il controllo contabile.

Questo solo per dire che pensare ad un'eventuale trasformazione in SpA della propria azienda potrebbe eventualmente portare alcuni vantaggi e non dovrebbe quindi essere esclusa a priori. Sarà poi l'imprenditore, insieme al proprio commercialista ed ai consulenti di fiducia, a valutare nel dettaglio la forma giuridica ideale nel suo caso.

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Copyright Studio Cortelli – 01/08/2025 – Tutti i diritti riservati. Il presente articolo esprime l’opinione personale dell’autrice e viene fornito a scopo informativo, senza pretesa di esaustività, né di assunzione di responsabilità. Data la complessità della materia e la sua evoluzione nel tempo, si raccomanda di rivolgersi ai propri consulenti di fiducia per una valutazione specifica del caso concreto.