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Il trattamento fiscale degli automezzi aziendali

Gli automezzi aziendali sono da sempre oggetto di numerose disposizioni di legge volte a porre limiti sempre più rigorosi alla deduzione dei costi da parte delle imprese. In questo articolo viene fornita una breve panoramica del quadro normativo, sia con riferimento alle caratteristiche dei veicoli che al relativo trattamento fiscale.

Gli autoveicoli
Le deroghe
Il principio di inerenza
Gli autocarri
I veicoli ad uso speciale
Altri veicoli da trasporto
Il valore dei beni strumentali
I professionisti
I rimborsi chilometrici
Blocchi della circolazione e zone a traffico limitato
Conclusioni

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Gli autoveicoli. Le limitazioni fiscali alla deduzione dei costi riguardano sostanzialmente le autovetture e gli autocaravan (la categoria degli autoveicoli per trasporto promiscuo è stata abrogata e tali veicoli sono ora assimilati alle autovetture), mentre nessuna limitazione riguarda le altre categorie di autoveicoli (autocarri, autobus, autoveicoli ad uso speciale o per trasporti specifici, ecc.).

I costi relativi a tali veicoli sono generalmente deducibili nella misura del 20%, in pratica il legislatore fiscale presume sempre e comunque un utilizzo per metà aziendale e per metà privato. Inoltre l'ammortamento, sempre deducibile nella misura del 20%, ai fini fiscali può essere considerato su di un costo del veicolo non superiore a € 18.075,99 e quindi la quota di ammortamento sull'eventuale maggior costo è fiscalmente indeducibile.

L'IVA su questa tipologia di autoveicoli è in linea di massima detraibile nella misura del 40%.

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Le deroghe. Le limitazioni alla deduzione non riguardano le vetture ad uso pubblico (taxi e noleggio con conducente), gli agenti di commercio (ai quali la percentuale deducibile è aumentata all'80% ed il costo massimo ammortizzabile ad € 25.822,84: attenzione, deve trattarsi di agenti e rappresentanti di commercio e non di altri intermediari quali procacciatori, mediatori, ecc.).

Per questi utilizzi non sono indicati limiti di detrazione IVA, anche se alcuni Uffici delle Entrate, in seguito a verifiche, hanno talvolta operato contestazioni in caso di detrazione integrale dell'IVA agli agenti di commercio.

Solamente ai fini delle imposte dirette, è ammessa la deduzione integrale per gli autoveicoli destinati ad essere utilizzati "esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa", dizione questa piuttosto oscura che viene interpretata dal Fisco in maniera molto restrittiva, e sicuramente anche discutibile, cioè come quei veicoli "senza i quali l'attività non può essere esercitata".

Infine è prevista la deducibilità del 70% sui costi di questi veicoli, qualora siano dati in uso promiscuo ai dipendenti (e quindi parzialmente tassati in busta paga come fringe benefit). Per uso promiscuo si intende che il veicolo è utilizzato dal dipendente in parte nell'attività aziendale, ed in parte nella sfera privata.

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Il principio di inerenza. A prescindere dalle specifiche regole riguardanti gli automezzi, l'impresa deve comunque essere sempre in grado di dimostrare l'inerenza del veicolo alla propria attività. Questo è un principio generale nella determinazione del reddito di impresa e si applica pertanto non solo ai veicoli a deducibilità limitata, ma a tutti i veicoli, quandi anche a quelli immatricolati come autocarro (v. oltre).

Questo aspetto è particolarmente importante nella valutazione del numero e della tipologia dei veicoli aziendali: ad esempio un veicolo "fuoristrada" con evidenti caratteristiche poco inerenti ad un uso aziendale, oppure una vettura derivata da una station wagon a 4 posti, anche se immatricolati come autocarro e quindi teoricamente non soggetti a limitazioni, potrebbero non essere considerati deducibili in ragione della carente inerenza con l'attività esercitata.

Occorre, inoltre, che l'acquisto o comunque l'utilizzo del veicolo possa dimostrare una sua ragione di esistere da un punto di vista economico: ad esempio un negozio che utilizza un automezzo per andare due volte in settimana ad acquistare la merce avrà sicuramente difficoltà a dimostrare l'inerenza (magari esclusiva) del suo veicolo per la propria attività, atteso che per tale uso risulterebbe senza dubbio più conveniente avvalersi di vettori o di autotrasportatori professionisti.

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Gli autocarri. Rientrano normalmente nei veicoli interamente deducibili, tranne alcuni modelli a più di tre posti con determinate caratteristiche in base al tipo di carrozzeria e portata che sono fiscalmente assimilati alle autovetture (si tratta di pochi modelli, a dire il vero, perché le case automobilistiche si sono chiaramente organizzate di conseguenza, per cui la maggior parte di autocarri non presentano questo problema, ma chiaramente va verificato al momento dell’acquisto).

Alcuni modelli di autocarri, soprattutto quelli di piccole dimensioni, sono derivati da normali vetture che per questo sono state private dei posti posteriori.

Per il Codice della Strada gli autocarri sono veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone necessarie al carico, scarico o utilizzo delle cose trasportate: il trasporto di persone deve essere quindi "strumentale" alle merci caricate o da caricare (a questo riguardo si consiglia di prestare attenzione alle clausole della RCA, affinché la stessa operi in ogni caso per gli eventuali danni alle persone trasportate).

Come scritto nel punto precedente, anche in caso di autocarro occorre sempre essere in grado di potere dimostrare l'inerenza rispetto all'attività esercitata.

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I veicoli ad uso speciale. Un'altra categoria di veicoli, con deduzione integrale dei costi, è rappresentata dai veicoli ad uso speciale. Si tratta di un lungo elenco di veicoli, che per il Codice della Strada sono specificamente adattati a particolari esigenze: si va dagli autoveicoli ad uso ufficio alle auto ad uso pubblicitario, alcune volte si tratta di comuni monovolumi con minimi adattamenti.

Chiaramente la tipologia del veicolo deve essere riconducibile all'attività dell'impresa, ad esempio per disporre di un ufficio mobile da utilizzare nell'ambito di fiere e rassegne per i veicoli ad uso ufficio, oppure a scopo pubblicitario nel caso di auto pubblicitarie. Anche qui il trasporto di persone deve essere connesso alla destinazione d'uso dei veicoli e/o all'utilizzo delle relative attrezzature. Per prevenire abusi recentemente è stato disposto il numero massimo di tre posti negli autoveicoli ad uso ufficio.

Anche in questo caso, naturalmente, deve essere dimostrabile l’inerenza con l’attività esercitata (di norma abbastanza difficile per questa tipologia di veicoli, salve attività particolari).

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Altri veicoli da trasporto. Nonostante il D.M. 31/12/1988 che disciplina le aliquote di ammortamento faccia un po’ confusione rispetto ai veicoli così come classificati dal Codice della Strada, i carrelli elevatori, i muletti e gli altri mezzi di trasporto interno su ruote sono in generale assimilati, da un punto di vista fiscale, agli autocarri pesanti e sono quindi ammortizzabili nello stesso modo. Per la loro tipologia, chiaramente, di norma è abbastanza semplice dimostrare l’inerenza di questi mezzi di trasporto, per i quali è difficile pensare ad un uso improprio extra aziendale.

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Il valore dei beni strumentali. Ai fini degli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale), il valore di acquisto dei veicoli influisce sul parametro "Valore dei beni strumentali" nella stessa misura in cui sono deducibili i costi: pertanto influisce al 100% per gli autocarri e gli altri veicoli a deduzione piena ed al 20% per i veicoli a deduzione limitata (nel limite del costo massimo ammortizzabile fiscalmente riconosciuto, quindi di € 18.075,99 elevato ad € 25.822,84 per gli agenti di commercio).

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I professionisti. La limitazione della deduzione per autovetture ed autocarvan si applica anche ai liberi professionisti, con l'ulteriore previsione che costoro possono portare in deduzione i costi di un solo automezzo o, in caso di esercizio associato dell'attività, di un solo automezzo per socio o associato.

I veicoli diversi da autovetture ed autocaravan (autocarri, ecc.) sono potenzialmente deducibili, sempre in base al principio di inerenza che, nel caso di professionisti, andrà scrupolosamente verificato, essendo la posizione dell'Agenzia delle Entrate piuttosto rigida nei confronti dei professionisti, i quali spesso non hanno effettivamente necessità di trasportare cose.

Per i professionisti non è prevista inoltre la deroga per veicoli ad “uso esclusivamente strumentale nell'impresa”, visto che si tratta di professionisti e non di imprenditori.

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I rimborsi chilometrici. Due parole sui rimborsi ACI. Le società, oltre ad utilizzare propri veicoli, possono anche autorizzare gli amministratori ad utilizzare la loro auto privata, riconoscendo loro un rimborso chilometrico in base alle tariffe ACI: questo rimborso è fiscalmente deducibile per l'azienda e non costituisce reddito per gli amministratori.

Rappresenta pertanto una possibilità molto interessante perché di fatto può mitigare le limitazioni sulla deduzione dei costi delle autovetture, tuttavia è bene ricordare che è applicabile solo per le trasferte direttamente connesse con l'attività propria degli amministratori e non per qualsiasi spostamento eseguito dagli amministratori nell'interesse della società, che esuli dai compiti tipici e propri delle funzioni degli amministratori stessi.

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Blocchi della circolazione e zone a traffico limitato. Nelle giornate di blocchi della circolazione per superamento dei livelli di inquinamento, gli autocarri possono talvolta beneficiare di una deroga rispetto alle autovetture, anche se questo viene deliberato di volta in volta dai singoli Comuni, per cui occorre verificare caso per caso l'ordinanza comunale.

Anche molti centri storici, in determinate fasce orarie, consentono le operazioni di carico e scarico agli autocarri, conformemente a quanto eventualmente previsto dalla specifica ordinanza del Comune.

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Conclusioni. La scelta di un veicolo aziendale deve essere valutata con molta attenzione, tenendo presenti gli effetti dovuti all'indeducibilità dei costi ed all'influenza sugli ISA.

Spesso, quando il chilometraggio aziendale è significativo, anziché un unico veicolo aziendale-privato deducibile al 20%, è possibile valutare l'acquisto di un autocarro o di altro veicolo con caratteristiche aziendali, da utilizzare esclusivamente nell'attività, in aggiunta all'eventuale auto (personale) dell'imprenditore, esclusivamente privata.

Tuttavia, come sempre, non è possibile fornire una risposta valida in tutti i casi, per cui si raccomanda un confronto con il proprio commercialista o con i consulenti di fiducia.


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30/04/2022

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