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La comunione legale dei beni, effetti fiscali e problematiche spesso sconosciute

Quando si parla di matrimoni o di unioni civili si pone sempre l'aspetto della scelta del regime patrimoniale, ossia la scelta tra separazione dei beni e comunione dei beni.

È un punto molto importante da valutare, perché può avere importanti conseguenze a livello sia civile che fiscale, che spesso non sono sempre conosciute a fondo dai coniugi, alcune volte sono perfino sottovalutate.

Questo aspetto diventa ancora più importante se uno dei coniugi ha poi un'attività in proprio, quindi con una gestione civile e fiscale sicuramente più complessa rispetto a quella di un lavoratore dipendente.

La questione - è bene dirlo subito - non ha niente a che vedere con il rapporto tra i coniugi, né sulla fiducia reciproca, assolutamente nulla di tutto questo. È una questione prettamente legale.

La comunione dei beni è il regime patrimoniale previsto "di serie", ossia quando i coniugi, o le parti dell'unione civile, non optano espressamente per la separazione dei beni.

Ma cosa implica in concreto la comunione dei beni? Beh, implica che in linea generale tutti i beni sono posseduti al 50% da ciascuno dei coniugi. La casa, l'auto, lo scooter, il conto in banca, gli investimenti in titoli, e così via. Tutto. Con qualche piccola eccezione, come i beni posseduti prima del matrimonio, i beni pervenuti in successione ereditaria, ed eventuali beni acquistati in cui i coniugi hanno deliberato di comune accordo di escluderli dalla comunione legale.

Storicamente questa norma, introdotta dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, aveva lo scopo di riconoscere in qualche modo il lavoro domestico della moglie. In un contesto storico in cui la maggior parte delle donne erano casalinghe e solo il marito lavorava, quando un matrimonio per qualsiasi motivo finiva, la donna infatti non aveva generalmente nulla.

L'obiettivo è stato quindi lodevole, solamente che come spesso succede la riforma è ormai arrivata tardi. Troppo tardi, perché ormai la società stava cambiando, sempre più donne lavoravano, ed anche se la strada della parità di genere era solo appena iniziata (e peraltro anche oggi resta ancora molto cammino da fare!), i motivi alla base della comunione legale erano sempre più superati dall'evoluzione del modello sociale.

Inoltre, anche qui come molte norme, anche la comunione legale è stata comunque impostata in maniera un po' rigida, facendo un po' come Salomone. Anche ritornando al contesto storico del marito che lavorava e della moglie casalinga, non può sfuggire come la moglie di un ricco imprenditore si trovasse ad avere la metà di un grande patrimonio, e la moglie di un addetto alle pulizie la metà di un minimo patrimonio, talmente minimo che non residuava poi nulla in caso di scioglimento. Con l'ulteriore differenza che magari la moglie del ricco imprenditore poteva non avere figli, o averne uno o due e la governante di supporto, mentre la povera moglie dell'operaio doveva stare dietro alla casa e magari a tre o quattro figli.

Ma ritorniamo ad oggi.

Tralascio volutamente in questo articolo gli aspetti relativi ai rapporti tra coniugi, ed alle conseguenze - estremamente importanti da valutare - che il regime di comunione legale può avere in caso di separazione o di divorzio, per un approfondimento in questo ambito rimanderei volentieri agli avvocati.

Vorrei invece soffermarmi solo su alcuni aspetti patrimoniali e fiscali, che valgono sempre e comunque, ossia anche quando il rapporto non è minimamente messo in discussione, e che riguardano quindi anche la "famiglia del Mulino Bianco".

Un punto da tenere presente in caso di comunione legale è quello che opera in maniera automatica, e quindi può causare una difformità tra l'intestazione formale della proprietà di un bene e la proprietà effettiva. Vediamo come può succedere.

Facciamo un esempio. Un coniuge acquista un'auto. Non occorre la presenza dell'altro coniuge all'acquisto. L'auto viene quindi intestata solo ad un coniuge. Poi lo stesso coniuge va ad assicurare l'auto. E così via. Ma l'auto di chi è? Per il PRA (il Pubblico Registro Automobilistico) e per la MCTC (la Motorizzazione Civile) quell'auto è del coniuge indicato sul certificato di proprietà o sulla carta di ricolazione. Evidente, no?

No, non è per nulla evidente, semplicemente perché, invece, non è così. L'auto è di proprietà al 50% di ciascuno dei due coniugi, a prescindere dalle risultanze del PRA o della MCTC. Tanto che l'atto di vendita deve essere firmato da entrambi coniugi.

E cosa succede se il coniuge formalmente intestatario si dimentica di rinnovare l'assicurazione che, passati i 15 giorni di copertura aggiuntiva, decade? Se si verifica un incidente? È vero che ne rispondono tanto il conducente quanto i proprietari? E se magari l'altro coniuge non sapeva neppure di essere comproprietario di quell'auto?

Questo solo per dire che la proprietà implica anche delle responsabilità e quindi delle conseguenze.

Ma soprattutto la proprietà impone anche degli obblighi legali. Ad esempio fiscali.

Poniamo che un coniuge costituisca, con altre persone, una Srl (una società a responsabilità limitata). Conferisce denaro nella misura del 20% del capitale sociale. Quindi, visura camerale alla mano, sembrerebbe che sia socio nella misura del 20%. E invece no. La quota del 20% è in proprietà in pari uguali tra i coniugi. Di fatto è un po' come se entrambi fossero soci al 10% (a dire la verità non è esattamente così, lo spiego meglio dopo). E se gli utili da partecipazione sono da dichiarare? Valeva per i dividendi qualificati fino al 2017, vale anche oggi in caso di opzione del regime di trasparenza fiscale per le piccole Srl, ed in altre casistiche che non sto ad elencare. Allora cosa succede in concreto?

Bella domanda. Bisognerebbe chiederlo a chi scrive le leggi. Che da una parte (civile) introduce il regime di comunione legale come regime di default, dall'altra (fiscale) però mantiene i redditi dei coniugi personali e separati.

A fare bene, in teoria entrambi i coniugi dovrebbero dichiarare il loro reddito, quindi dovrebbero dichiarare sulla base di un 20% in comproprietà, che, fiscalmente parlando, di fatto è un po' come che ciascuno avesse una quota del 10% (in realtà è il 50% di un 20%, che non è la stessa identica cosa, ma è per rendere l'idea).

Tuttavia al Registro delle Imprese ed all'Agenzia delle Entrate risulta solo un socio al 20%, senza comproprietari. Quindi se il coniuge formalmente intestatario non dichiara l'intero 20%... beh, dagli atti risulterebbe un'evasione fiscale, almeno in base ai dati formali, che aihmé non corrispondono con i dati reali.

E se poi occorre pagare una quota di contribuzione INPS gestione artigiani e commercianti perché il socio "formale" lavora nella ditta, mentre il coniuge no, consideriamo i dato formale o il dato reale?

Naturalmente la medesima problematica riguarda anche i casi in cui, ad esempio, marito e moglie sposati in regime di comunione dei beni sono soci di una S.r.l. o di una S.p.A. con quote diverse, ad esempio il marito con una quota del 40% e la moglie con una quota del 20% (o vice versa): in realtà entrambi i coniugi sono comproprietari in uguale misura delle azioni o quote, e pertanto sono proprietari al 50% sia della quota del 40%, sia della quota del 20%.

A volere essere pignoli fino in fondo, avremmo la medesima casistica anche nel caso in cui entrambi i coniugi posseggano le quote in uguale misura, ad esempio 30% e 30%, in quanto per applicazione della comunione dei beni essi sarebbero invece ancora una volta comproprietari al 50% di tutte le azioni o quote, che da un punto di vista legale non è la stessa cosa di due distinte (ed autonome) quote.

Pignoleria della pignoleria, dovremmo infine distinguere il caso di quote di S.r.l. da quello di azioni di S.p.A.: mentre nella società per azioni ogni azione risulterebbe in comproprietà in parti uguali, in quanto nella S.p.A. c'è un insieme di tante (più o meno piccole) azioni, nella S.r.l. sarebbe invece più corretto parlare di un'unica quota complessiva (in pratica la somma delle quote formalmente intestate ai due coniugi), in comproprietà in parti uguali. Ritornando all'esempio, in entrambi i casi (40% + 20% oppure 30% + 30%), avremo quindi un'unica quota del 60% in comproprietà al 50% tra marito e moglie. Ai fini pratici, comunque, la casistica rimane identica, con i coniugi che sono comproprietari in parti uguali di tutte le azioni o quote, ancorché formalmente intestate ad uno solo di essi.

La stessa problematica si ritiene applicabile, inoltre, anche per le quote dei soci accomandanti di s.a.s., in quanto si tratta sempre di partecipazioni che implicano una responsabilità limitata, e per questo motivo attratte nella comunione legale dei beni: anche in questo caso i relativi redditi devono essere dichiarati nel quadro RH e si pone di conseguenza lo stesso problema della divergenza tra i dati formali ed i dati effettivi.

Nella prassi operativa si tende normalmente a dichiarare in base ai dati formali (ossia così come la proprietà risulta dagli atti), i quali tuttavia non coincidono sempre con i dati reali. Va ricordato però che questo modo di procedere, seppure talmente diffuso da essere ormai una prassi operativa, non è tuttavia corretto e potenzialmente potrebbe essere perfino sanzionabile.

I dati fiscali dovrebbero infatti sempre seguire i dati civili, ma la divergenza tra i dati formali e quelli effettivi crea, inevitabilmente, una serie di problemi che diventa complicato risolvere, perché ci si trova come si suol dire tra incudine e martello, o si rischia una discrepanza con i dati che risultano all'Agenzia delle Entrate, o si dichiarano i dati in maniera non del tutto corretta in quanto non tengono conto del regime di comunione dei beni.

Analogo problema si pone poi, a livello civile, per la validità delle deliberazioni societarie, ossia nell'esercizio del diritto di voto. Nelle righe precedenti ho volutamente semplificato, ma in realtà l'ipotizzata partecipazione del 20% in regime di comunione legale non equivale, giuridicamente parlando, a due partecipazioni del 10%. La partecipazione rimane unitaria del 20%, solamente che ha due comproprietari. In questo caso il diritto di voto deve essere esercitato dal rappresentante comune (che va nominato!) dei due comproprietari.

Non è una pignoleria, è un elemento sostanziale, che se non rispettato può perfino portare alla nullità delle deliberazioni assunte senza la preventiva nomina di un rappresentante comune. Del resto l'articolo 2468, quinto comma, del Codice Civile, è molto chiaro sul punto, prevedendo espressamente che "nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106".

Purtroppo mi capita spesso di trovarmi di fronte a Srl i cui soci, senza sapere queste cose, sono sposati in regime di comunione legale dei beni e non hanno provveduto a nominare un rappresentante comune. Certo, finché le cose vanno bene magari nessuno degli altri soci contesta nulla, ma quando le cose vanno meno bene... ecco che possono venire fuori i guai, anche grossi.

Un altro problema può riguardare la cessione di quote sociali od azioni, in particolare per le quote di S.r.l. è prevista la possibilità di redigere un atto in forma digitale, con autentica delle firme a cura di un commercialista, in alternativa all'atto notarile. Se i Notai sono normalmente abituati a verificare l'effettiva proprietà delle quote e gli aspetti della comunione legale, non sempre lo stesso avviene nel caso dell'atto digitale senza intervento notarile.

È vero che spesso i commercialisti sono molto preparati anche nella parte civilistica, ma mi è capitato di constatare che in alcuni casi il controllo fosse limitato alla mera corrispondenza della proprietà con i dati del Registro Imprese, i quali, tuttavia, non riportano la situazione reale, ossia non tengono conto della comunione legale dei beni. È importante quindi che venga prestata molta attenzione a questo aspetto per non trovarsi con una cessione giuridicamente nulla. E quindi, per l'acquirente, a non acquisire giuridicamente le quote pagate, per effetto della nullità dell'atto.

Pertanto il mio consiglio è naturalmente quello di verificare il regime patrimoniale del venditore, qualora coniugato o unito civilmente, prima che la cessione abbia luogo, ed in caso di comunione legale dei beni, fare in modo che l'atto venga firmato da entrambi i coniugi.

Tralascio, lasciandola agli avvocati, la problematica dell'accertamento dello status di comunione legale, informazione che spesso viene semplicemente dichiarata dal venditore, con ipotetica possibilità che possa astrattamente dichiarare il falso.

Non cambia molto in caso di investimenti patrimoniali, alcuni investimenti non sono soggetti ad imposta sostitutiva e vanno quindi dichiarati dai singoli investitori nella propria dichiarazione dei redditi. Ed ancora una volta abbiamo i dati formali, che sono poi quelli che risultano all'Agenzia delle Entrate, che differiscono dai dati reali. Quindi si presenta sempre il problema di come dichiarare correttamente i redditi, considerata la difformità tra intestazione e proprietà effettiva.

Questo è il punto importante da tenere presente, ossia il fatto che il regime di comunione legale dei beni porta alla possibilità che ci siano dati formali talvolta diversi da quelli reali. Con conseguenze a volte imprevedibili, a volte dubbie.

Io mi domando perché almeno non sia stata prevista l'indicazione e la firma negli atti di acquisto di entrambi i coniugi, in caso di comunione legale, almeno per gli atti più importanti, come i contratti societari, l'acquisto di beni iscritti in pubblici registri, gli investimenti bancari, né perché non venga gestita, da parte dell'Ufficio del Registro delle Imprese, la corretta iscrizione dei dati societari reali in base agli eventuali regimi di comunione dei beni di uno o più soci. Avremmo avuto i dati formali un po' più coincidenti con quelli reali, almeno nelle situazioni più delicate.

Poi nascono anche problemi interpretativi, perché la comunione legale è disciplinata da pochissimi articoli del Codice Civile, troppo pochi per potere definire tutta la possibile casistica.

Ad esempio può un coniuge costituire una società in accomandita semplice con l'altro coniuge, in cui uno è socio accomandatario, l'altro socio accomandante?

Si ritiene di no, anche se non mancano opinioni differenti. La quota di socio accomandatario, essendo a responsabilità illimitata, non fa parte della comunione dei beni, ma solo della c.d. "comunione de residuo" (v. oltre). Quella del socio accomandante invece sì. Quindi lo stesso socio si troverebbe ad essere contemporaneamente accomandatario ed accomandante (per effetto della comunione dei beni) della stessa società. Per questo la maggior parte dei Notai, giustamente, non accetta questo tipo di atti, a meno di non cambiare, prima della costituzione della società, il proprio regime patrimoniale passando alla separazione dei beni.

Poi c'è un altro caso, la cosiddetta "comunione de residuo". Sì, perché il legislatore non è così ingenuo come potrebbe sembrare. Conosce bene come funzionano le cose, ed allora ha previsto che l'attività separata di uno solo dei coniugi sia esclusa dal regime di comunione legale. Proprio perché un'impresa è qualcosa di molto complesso, con molte conseguenze civili e fiscali di cui non sarebbe opportuno il coinvolgimento automatico dell'altro coniuge. Meno male che alla fine è stato previsto. Sì, ma....

Ma... Si dice che lo Stato con una mano dia e con l'altra tolga, qui non si tratta di dare e di togliere, ma il concetto non è molto diverso. Già, perché il legislatore, dopo avere previsto all'articolo 177 del Codice Civile l'esclusione dalla comunione legale dei beni dell'attività separata di uno dei coniugi prevede poi espressamente, nel successivo articolo 178, che "i beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa".

Che cosa vuole dire concretamente? Vuole dire che l'impresa di uno dei due coniugi è esclusa dalla comunione legale finché dura la comunione dei beni, quindi fintanto che non interviene non solo la separazione o il divorzio, ma anche, aihmé, anche la morte di uno dei coniugi.

Facciamo un esempio. Un coniuge ha un negozio, l'altro coniuge lavora come dipendente in un'altra azienda. L'attività di impresa non rientra nella comunione legale finché i coniugi sono assieme. Il giorno in cui, per disgrazia, l'altro coniuge dovesse malauguratamente venire investito sulle strisce pedonali e venire pertanto a mancare, ecco che purtroppo la comunione si scioglie e quindi al momento della morte il coniuge deceduto è diventato proprietario al 50% del negozio.

Quindi il coniuge imprenditore, oltre al lutto, dovrà gestire anche il fatto che gli altri eredi del coniuge venuto a mancare saranno comproprietari del negozio. Ad esempio suoceri e figli, in base alla situazione (presenza di figli o meno, ecc.) ed al diritto successorio.

La stessa cosa succede naturalmente anche in caso di separazione, ho fatto l'esempio della morte di uno dei coniugi perché è uno di quei casi che, almeno a me, fa riflettere molto sulle possibili conseguenze della comunione legale.

Inoltre ci sono altri motivi di scioglimento ex-lege del regime di comunione dei beni. Sono tutti elencati nell'articolo 191 del Codice Civile. Rientrano, tra gli altri, l'assenza e la morte presunta. Tornando all'esempio del negozio, il coniuge che lavora come dipendente parte per un trekking in Himalaya (ma anche più vicino, è sufficiente aihmé cadere in un crepaccio del Monte Rosa...) senza più fare ritorno.

Infine ci sono anche casi in cui è previsto lo scioglimento giudiziale della comunione legale. In questi casi è il Tribunale a sciogliere, su richiesta di uno dei coniugi, la comunione legale. Questi casi sono elencati nell'articolo 193. Può succedere ad esempio in caso di inabilitazione, di interdizione, ma anche di amministrazione non corretta da parte di uno dei coniugi. Tuttavia le problematiche maggiori si riscontrano, naturalmente, nei casi di morte, perché questo significa l'ingresso nel proprio patrimonio degli eredi del proprio coniuge.

Ritorniamo per un momento ancora all'esempio del negozio. Detto per inciso, mi dispiace prospettare una serie di situazioni in cui nessuno vorrebbe mai trovarsi, io auguro a tutti che queste cose non succedano mai nelle loro vite, ma professionalmente devo sempre prospettare con chiarezza quello che potrebbe eventualmente accadere e le relative conseguenze. Poniamo che il coniuge dipendente abbia un ictus con aihmé conseguenze permanenti sul piano cognitivo. Oppure che, magari in un momento difficile, abbia preso il vizio del gioco e spenda tutti i soldi che ha sotto mano nel gioco. Sono tutti casi in cui è possibile richiedere lo scioglimento della comunione, ed il negozio viene così a fare parte della comunione anche quando i coniugi sono sempre sposati ed insieme.

Come vale per il negozio, le problematiche che abbiamo visto a livello successorio riguardano anche i beni che fanno parte fin dall'origine della comunione legale. Quindi, per fare un esempio, le quote di S.r.l. e di S.p.A., che fanno parte fin da subito della comunione legale dei beni (e non solamente nel momento di scioglimento della stessa, come avviene nel caso di "comunione de residuo") presentano comunque le medesime problematiche al momento della morte di uno dei coniugi, con la conseguenza che quote ed azioni faranno parte dell'attivo ereditario e saranno in parte di proprietà anche degli altri eredi del coniuge deceduto.

Non sempre questi motivi sono conosciuti al momento del matrimonio o dell'unione civile. A mio parere sarebbe stato preferibile, da parte del legislatore, una scelta espressa per il regime patrimoniale, in un senso o nell'altro, dopo idonea informazione delle caratteristiche e delle conseguenze che ciascun regime implica.

Per questi motivi consiglio sempre di optare per il regime patrimoniale della separazione dei beni, soprattutto poi quando almeno uno dei coniugi ha un'attività imprenditoriale o professionale autonoma.

E per chi è già sposato in regime di comunione legale dei beni e dopo avere compreso meglio le conseguenze vorrebbe la separazione dei beni? Qui è compito del Notaio redigiere un atto con cui i coniugi decidono di modificare il loro regime patrimoniale, valutando come gestire i beni facenti parte della comunione legale alla data dell'atto.

In poche parole non è possibile tornare indietro ed annullare gli effetti della comunione legale dei beni per il passato, ma si può decidere come gestire i beni attualmente in comproprietà per effetto della comunione legale e provvedere per il futuro. Una soluzione è ad esempio quello di considerare i beni posseduti alla data dell'atto in comunione ordinaria (quindi senza sostanziali cambiamenti rispetto al passato), mentre gli acquisti da ora in avanti saranno pienamente gestiti con il nuovo regime patrimoniale della separazione dei beni. Naturalmente per alcuni beni "importanti" si potrà decidere diversamente. Ma sarà poi il Notaio a prospettare le soluzioni migliori e più adatte al caso concreto.

Un altro consiglio, per chi è ormai già sposato, o unito civilmente, in regime di comunione dei beni, e non vuole cambiare il proprio regime patrioniale, è quello di gestire in regime di separazione almeno gli eventuali acquisti "importanti", come quelli relativi all'attività autonoma: ad esempio le quote societarie. In questo caso i coniugi, ovviamente entrambi presenti all'atto dell'acquisto, possono di comune accordo concordare che il bene acquistato (ad esempio le quote societarie) sia escluso dal regime di comunione legale. In questo caso si risolverebbero infatti i problemi dell'intestazione formale delle quote differente da quella reale per effetto dell'applicazione automatica del regime di comunione dei beni.

Quello che è importante sapere è che separazione dei beni non è sinonimo di mancanza di fiducia, ma è semplicemente la soluzione spesso migliore per evitare di trovarsi coinvolti in possibili complicazioni burocratiche, civili e fiscali, dalle conseguenze potenzialmente anche gravi, tanto più probabili tanto più uno de coniugi abbia un'attività autonoma.


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08/08/2022

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