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Il regime di trasparenza per le S.r.l. a ristretta base sociale

La riforma del 2004 ha introdotto per le piccole S.r.l. la possibilità di optare per un particolare regime fiscale, quello della tassazione "per trasparenza", simile in tutto e per tutto alla tassazione degli utili delle società di persone. In questo articolo cerco di delineare per grandi linee il funzionamento, i vantaggi e gli svantaggi di questo regime.

Il regime previgente
L'attuale regime
Il regime di trasparenza
Il confronto tra i regimi
La convenienza
Utili non distribuiti
I requisiti ed i termini per l'opzione
I compensi agli amministratori
Gestione IVS artigiani e commercianti

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Il regime previgente. Con la vecchia normativa la Srl pagava l'IRPEG (ora sostituita dall'IRES) ed al momento della distribuzione del dividendo (ossia dell'utile) i soci potevano, con un particolare meccanismo, scomputare dalla loro IRPEF personale l'IRPEG già pagata dalla società. Quindi, alla fine, possiamo dire che l'IRPEG era sostanzialmente "neutra" per i soci, al momento della distribuzione dei dividendi.

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L'attuale regime. La riforma fiscale, dal 2004, ha radicalmente modificato questo sistema. La Srl ora paga l'IRES (attualmente pari al 24% - previgentemente l'aliquota era del 27,50% sugli utili fino al 2016 e prima ancora del 33%, sugli utili fino al 2007), ma al momento della distribuzione del dividendo questo viene nuovamente tassato in capo ai soci con ritenuta a titolo di imposta del 26,00%.

Per fare un esempio con dei numeri, se l'utile della società è pari a 100,00, la Srl paga 24,00 di IRES, ipotizziamo che paghi altri 4,00 di IRAP (il calcolo è abbastanza complesso perché dipende dalle deduzioni ed esula dal contenuto di questo articolo), ottenendo pertanto un utile netto di 72,00; se la società delibera di distribuire integralmente ai soci l'utile di bilancio, il dividendo di 72,00 viene nuovamente tassato in capo ai soci, con ritenuta a titolo di imposta sui redditi di capitale con aliquota del 26,00%, per cui il socio percepisce 53,28 netti, con una tassazione globale tra società e socio pari quindi a 46,72.

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Il regime di trasparenza. La riforma fiscale ha però contestualmente introdotto una nuova possibilità per le piccole Srl a ristretta base proprietaria (ossia quelle Srl con pochi soci, tutte persone fisiche) che è appunto il regime di trasparenza. Con questo regime sostanzialmente la tassazione diventa simile in tutto e per tutto a quanto già avviene per le società di persone (s.n.c., s.a.s.): in pratica la Srl non versa più l'IRES ed il dividendo viene tassato integralmente in capo ai soci, in base alle rispettive quote di partecipazione agli utili, indipendentemente però dal fatto che il dividendo venga poi effettivamente distribuito ai soci o rimanga invece all'interno della società.

In questo caso la tassazione può risultare assai più conveniente, soprattutto per le piccole società, qualora venga distribuito tutto o quasi l’utile realizzato dalla società. Il regime di  trasparenza evita infatti una parziale doppia imposizione prima in capo alla società, poi in capo ai soci, una volta che il dividendo viene distribuito.

Nell'esempio di cui sopra, se l'utile è pari a 100,00, questo viene integralmente tassato in capo ai soci: ipotizzando anche un'aliquota IRPEF del 35,00%, la tassazione è pari a 35,00, aggiungiamo comunque anche 4,00 di IRAP dovuta dalla società (il regime di trasparenza non riguarda l’IRAP, che rimane invariata), è sempre meno di 46,72 della distribuzione in regime ordinario.

In realtà, soprattutto nel caso di piccole società, la tassazione IRPEF è normalmente minore dell'esempio fatto, in quanto le aliquote IRPEF sono progressive, quindi partono con aliquote più basse, e spesso non ci sono importanti altre fonti di reddito al di fuori della società, per cui la divergenza tra regime ordinario e regime di trasparenza è ancora maggiore.

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Il confronto tra i regimi. Il regime di trasparenza presume, come detto poc'anzi, che tutto l'utile fiscale si considera distribuito ai soci in base alle rispettive quote di partecipazione, ed indipendentemente dal fatto che poi l'utile vanga effettivamente, in tutto o in parte, distribuito ai soci o rimanga, anche parzialmente, nella società. Il regime di trasparenza pertanto è in tutto e per tutto assimilabile a quanto previsto per le società di persone.

Di conseguenza laddove venga distribuita solo una parte degli utili, perché un’altra parte viene destinata a riserva e quindi rimane all’interno della società, il regime di trasparenza perde convenienza, in quanto tutto l’utile realizzato verrebbe tassato in capo ai soci, e quindi normalmente, anche se dipende dalla situazione fiscale dei singoli soci, con un’aliquota superiore al 24% dell’IRES che pagherebbe la società in caso di regime ordinario.

Il regime ordinario per le società di capitali prevede infatti la tassazione con ritenuta “secca” del 26,00% del solo utile effettivamente distribuito.

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La convenienza. Quali regole potere a questo punto trarre, per individuare il regime più conveniente? Chiaramente non c'è una regola generale, valida in tutti i casi. Solamente l'esame concreto della specifica situazione, con una bozza di calcolo, può dare una risposta il più possibile attendibile per il singolo caso esaminato.

In linea di massima, tuttavia, si può comunque dire che, generalmente, il regime di trasparenza, conviene:
- Quando gli utili conseguiti sono modesti, o almeno la quota pro-socio è modesta, ed i soci non posseggano altri redditi in misura consistente, così che gli utili realizzati dalla società vengano tassati con le aliquote IRPEF più basse;
- Quanto la società sia solita distribuire ai soci tutto o gran parte dell’utile realizzato;
- Quando i soci abbiano notevoli detrazioni fiscali da esercitare, come ristrutturazioni edilizie di importi consistenti, senza avere altre fonti di reddito soggette ad IRPEF: in questo caso il regime ordinario, che assoggetta i dividendi distribuiti ad imposta sostitutiva, non consente di fatto di usufruire delle deduzioni e detrazioni spettanti per mancanza di IRPEF dovuta.

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Utili non distribuiti. Per le società che sono pertanto abituate ad accantonare a riserva gli utili o a distribuirne solamente una piccola parte ai soci, il regime ordinario risulta normalmente conveniente, anche se la situazione va vista caso per caso, in base alla situazione fiscale della società e dei soci.

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I requisiti ed i termini per l'opzione. Per usufruire del regime di trasparenza occorre che la società possieda una serie di requisiti richiesti dalla legge, tra cui un ammontare dei ricavi non superiore al limite previsto per gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale, generalmente pari ad Euro 5.164.569) ed un numero di soci - che devono essere tutte persone fisiche - non superiore a 10. L'opzione per il regime di trasparenza deve essere prima comunicata da tutti i soci alla società a mezzo di lettera raccomandata o PEC entro il mese di novembre, successivamente va comunicata dalla società all'Agenzia delle Entrate con la dichiarazione dei redditi presentata nel primo esercizio in regime di trasparenza (e quindi la cui dichiarazione è riferita all’esercizio precedente) ed è vincolante per un periodo di tre anni. È importante pertanto ricordarsi, ricorrendone i presupposti e la convenienza, di rinnovare il regime ogni tre anni, altrimenti decade.

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I compensi agli amministratori. Due parole sui compensi agli amministratori. Premesso che non è questa la sede per parlare di una materia così ampia e delicata, mi limito a sottolineare come alcune società, per ovviare al problema della parziale doppia tassazione IRES-IRPEF, abbiano deliberato consistenti compensi agli amministratori, in grado di assorbire tutto o quasi il reddito della società.

A parte il fatto che tale comportamento può essere talvolta contestato dall'Amministrazione Finanziaria, in quanto i compensi devono essere sempre proporzionati all'attività amministrativa effettivamente prestata, questa soluzione non è neppure conveniente nei casi in cui venga distribuito tutto o quasi l’utile aziendale, essendo in questo caso più adatto il regime trasparenza che ha anche il vantaggio di presentare un maggiore utile in bilancio (i compensi amministratori sono invece costi a tutti gli effetti), con conseguente utilità anche per tutti i terzi che richiedono il bilancio, banche in primis.

Inoltre la contribuzione IVS dovuta alla gestione separata INPS sui compensi agli amministratori è particolarmente elevata, aumentando ulteriormente il carico tributario complessivo.

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Gestione IVS artigiani e commercianti. Nel caso in cui i soci della Srl, come spesso avviene per le piccole società, siano iscritti nella gestione previdenziale artigiani e commercianti presso l’INPS, l’opzione per il regime di trasparenza fiscale è ancora più interessante.

La nuova modalità di tassazione dei dividendi, a decorrere dal 2018, che prevede sia per le partecipazioni qualificate che per quelle non qualificate una ritenuta a titolo di imposta del 26%, senza quindi rilevare ai fini IRPEF, pone il problema dell'impossibilità di fatto in molti casi a potere dedurre, quale onere deducibile, l’ammontare dei contributi INPS versati nella gestione artigiani e commercianti, per mancanza o insufficienza di reddito imponibile IRPEF.

Il regime di trasparenza, al contrario, spostando la tassazione in capo ai soci, con un reddito imponibile IRPEF, consente invece la deduzione dei contributi IVS versati, quali oneri deducibili.


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30/04/2022

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